I poteri ispettivi dell’amministrazione finanziaria e i diritti CEDU
La lotta all’evasione fiscale attribuisce alle autorità doganali e tributarie poteri di indagine penetranti, tra cui l’accesso diretto alle banche dati dei conti correnti e dei rapporti finanziari dei cittadini. Tuttavia, l’esercizio di tali poteri ispettivi non può tramutarsi in una carta bianca che annulli i diritti fondamentali della persona riconosciuti a livello internazionale.
Il verdetto della Corte EDU (sez. I, 8/1/2026, n. 40607/19)
Un fondamentale argine a tutela del cittadino è stato eretto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) con la sentenza n. 40607/19, pronunciata dalla Sezione I l’8 gennaio 2026. I giudici di Strasburgo, chiamati a pronunciarsi sul ricorso d’urgenza presentato da un cittadino italiano contro le modalità ispettive attuate dall’Agenzia delle Entrate, hanno dato ragione al ricorrente.
La condanna per violazione dell’Articolo 8 (Diritto alla Privacy)
La Corte di Strasburgo, seppure a maggioranza dei suoi componenti, ha accertato e dichiarato la violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale tutela il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza. La sentenza ha evidenziato come l’accesso e la conservazione dei dati bancari del contribuente, in assenza di stringenti presupposti di necessità, proporzionalità e in mancanza di efficaci meccanismi di controllo e ricorso giurisdizionale, abbiano integrato un’ingerenza arbitraria e illegittima nella sfera intima e riservata del cittadino.