Le garanzie difensive negli atti irripetibili indifferibili
Nel diritto processuale penale, l’alcol test si configura come un accertamento tecnico urgente e non ripetibile. Per tale natura, l’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. impone alla polizia giudiziaria l’obbligo di avvisare il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La violazione di questo obbligo comporta solitamente la nullità insanabile dell’accertamento. Tuttavia, cosa accade se il cittadino si oppone radicalmente alla procedura?
La linea della Suprema Corte (Cass. Pen., sent. n. 8155/2023)
Su questa specifica fattispecie si innesta un’interessante pronuncia della Corte di Legittimità, la numero 8155 del 2023. I giudici di piazza Cavour hanno stabilito un’importante deroga procedurale: l’obbligo di dare tempestivo avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato non sussiste nel caso in cui il conducente manifesti un netto ed esplicito rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale.
La ratio dell’esclusione e il perfezionamento del reato
La motivazione della Cassazione poggia su basi logiche stringenti: la presenza del difensore ha lo scopo esclusivo di garantire che l’atto materiale (l’espirazione nell’etilometro), in quanto non ripetibile, sia condotto nel pieno rispetto dei diritti della persona. Se il soggetto decide di non compiere l’atto, rifiutando il test, l’esigenza di garanzia della regolarità dell’atto stesso viene meno per mancanza dell’oggetto. La sentenza rimarca, infine, un aspetto sanzionatorio cardine: con la sola manifestazione del rifiuto si intende già integrata e perfezionata la fattispecie di reato prevista e punita dall’articolo 186, comma VIII, del Codice della Strada, che equipara la sanzione del rifiuto a quella prevista per la fascia di ebbrezza più grave.