L’estensione procedurale introdotta dalla Riforma Cartabia
La recente entrata in vigore della Riforma Cartabia ha ridisegnato molti istituti del processo civile con l’obiettivo di snellire i tempi della giustizia. Tra le novità di maggior rilievo pratico spicca la modifica strutturale dell’articolo 657 del Codice di Procedura Civile. Il legislatore ha esteso l’applicabilità del procedimento speciale e accelerato di convalida di licenza o sfratto per finita locazione anche alla figura del comodatario di beni immobili, colmando un vuoto normativo che costringeva i proprietari a lunghi giudizi ordinari di occupazione senza titolo.
L’importante chiarimento del Tribunale di Vicenza (sent. n. 1350/2025)
L’applicazione pratica di questa riforma sta trovando terreno fertile nella giurisprudenza di merito. In particolare, si segnala la sentenza n. 1350 del 2025 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, la quale affronta un caso spinoso: l’intimazione di sfratto applicata a un contratto di comodato stipulato esclusivamente in forma verbale. Il Giudice vicentino ha chiarito che la mancata registrazione del contratto di comodato concluso verbalmente non costituisce un ostacolo giuridico all’accoglimento della domanda di rilascio presentata dal proprietario.
Un’interpretazione sistematica a tutela della proprietà e della difesa
Questa pronuncia non isolata si colloca nel solco già tracciato da altre autorevoli corti territoriali, tra cui si registrano la Corte di Appello di Brescia (sentenza n. 991/2024) e il Tribunale di Salerno (sentenza n. 669/2025). Il combinato disposto di queste decisioni offre un’interpretazione sistematica e coerente con la ratio semplificatrice della Riforma Cartabia. Lo studio di queste sentenze evidenzia inoltre che tale accelerazione non si pone affatto in conflitto con il sacrosanto diritto di difesa del comodatario convenuto in giudizio. Quest’ultimo, infatti, conserva intatta e impregiudicata la facoltà di opporsi formalmente alla convalida dello sfratto e di ottenere, laddove sussistano gravi motivi o difese non sommarie, la conversione del rito ordinario ai sensi dell’articolo 667 c.p.c., garantendo così il pieno contraddittorio.