Reato di Stalking: la Cassazione legittima gli “screenshot” come prova documentale autosufficiente

L’evoluzione della prova digitale nei reati relazionali

Nelle aule penali, i reati di atti persecutori (comunemente noti come stalking) e di diffamazione trovano sempre più spesso la loro genesi e la loro prova all’interno delle piattaforme di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, Messenger). Dal punto di vista procedurale, si è a lungo dibattuto sulle modalità di acquisizione di tali messaggi, con la difesa che spesso eccepiva l’inutilizzabilità dei semplici fermo-immagine (screenshot) in assenza dell’estrazione forense dell’intera memoria del telefono.

L’arresto della Suprema Corte (Cass. Pen., sent. n. 6024/2026 del 13/02/2026)

A fare chiarezza interviene un importante e recente arresto della Corte Suprema di Cassazione, la sentenza n. 6024 del 2026, depositata il 13 febbraio 2026. I giudici hanno riconfermato la piena e assoluta legittimità dell’acquisizione degli screenshot quali prove documentali valide a testimoniare le dichiarazioni della parte offesa e a valutarne la complessiva attendibilità intrinseca.

La natura non segreta della chat e la superfluità della perizia sul supporto

La motivazione tecnica fornita dalla Cassazione è di estremo interesse: la messaggistica conservata sul telefono della vittima costituisce una forma di corrispondenza che non è protetta da segreto nei confronti del destinatario, in quanto sia la vittima sia il presunto colpevole erano parti attive della medesima conversazione. Ognuno dei partecipanti ha la legittima disponibilità del testo dello scambio. Di conseguenza, la Corte ha sancito che non risulta affatto necessario disporre il sequestro, l’acquisizione o l’analisi tecnica del supporto informatico d’origine (lo smartphone dell’imputato o della persona offesa) per validare la prova, essendo lo screenshot idoneo a rappresentare il fatto storico documentato.