Istituzione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL): l’ordinanza sindacale è illegittima, serve la delibera di Giunta

Il riparto delle competenze all’interno del Comune

Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) rappresentano uno strumento urbanistico e viabilistico di forte impatto sulla quotidianità dei cittadini e sulle attività commerciali. Proprio a causa della loro capacità di limitare il diritto alla libera circolazione, il procedimento amministrativo volto alla loro istituzione deve seguire rigidi binari di competenza interna, stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e dal Codice della Strada.

Il verdetto della Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 27175 del 10/10/2025)

Con l’ordinanza n. 27175, depositata il 10 ottobre 2025, la Corte Suprema di Cassazione ha inferto un duro colpo alla prassi di molti Comuni, statuendo l’assoluta illegittimità del verbale di accertamento di violazione ZTL qualora l’area a traffico limitato sia stata istituita mediante un’ordinanza emanata direttamente dal Sindaco.

La competenza esclusiva della Giunta Comunale

Gli Ermellini hanno ribadito un principio cardine del diritto amministrativo locale: i provvedimenti che pianificano la viabilità urbana e che impongono limitazioni strutturali e permanenti alla circolazione veicolare nel centro abitato rientrano nella competenza dell’organo collegiale esecutivo, ossia la Giunta Comunale. Il Sindaco non può agire in via monocratica tramite propria ordinanza (salvo situazioni contingibili e urgenti, che non riguardano la ZTL ordinaria). L’adozione dell’atto da parte di un organo privo di competenza determina il vizio di legittimità del provvedimento istitutivo, determinando di conseguenza la nullità a cascata di tutte le sanzioni derivanti irrogate ai cittadini.