La natura autonoma della responsabilità della clinica
Nel diritto sanitario italiano, la legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha ridisegnato il doppio binario della responsabilità civile: extracontrattuale per il singolo medico e contrattuale (da contatto sociale qualificato) per l’ospedale o la casa di cura. Quest’ultima risponde dei danni cagionati ai pazienti in virtù del contratto di spedalità stipulato al momento del ricovero o dell’accettazione.
L’orientamento del Tribunale di Roma (sent. n. 12994 del 23/09/2025)
Il Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 12994 della sezione XIII civile emessa il 23 settembre 2025, è tornato a ribadire e consolidare un orientamento giurisprudenziale di estrema importanza per la tutela dei pazienti. Il Giudice capitolino ha confermato che la Casa di Cura, o qualsiasi altra struttura sanitaria sia pubblica sia privata, risponde direttamente dei danni derivanti da errori medici commessi al suo interno.
L’irrilevanza dello status del sanitario operatore
Il passaggio cardine della decisione stabilisce che tale responsabilità civile della struttura sussiste a prescindere dal fatto che il medico o il sanitario-operatore che ha materialmente eseguito la prestazione errata sia o meno un dipendente organico con rapporto di lavoro subordinato della struttura stessa. Anche laddove il medico sia un professionista esterno che utilizza i locali della clinica in regime di consulenza o libera professione, la struttura rimane contrattualmente responsabile nei confronti del paziente per i deficit organizzativi e per l’operato dei soggetti di cui si avvale per adempiere la propria obbligazione di cura.