Il funzionamento dell’etilometro e le interferenze endogene
L’etilometro (o analizzatore del respiro) misura la concentrazione di alcol presente nell’aria alveolare espirata dal conducente, convertendola per via matematica nel corrispondente tasso ematico. Questo strumento, tuttavia, può subire alterazioni e restituire falsi positivi a causa della presenza nel cavo orale di alcol c.d. “periferico”, generato non dall’ingestione di bevande alcoliche, ma da patologie gastriche o reflussi.
L’obbligo di motivazione approfondita gravante sul Giudice
Con una recente sentenza, la Corte Suprema di Cassazione è tornata a esaminare criticamente la tenuta probatoria dell’alcol test di fronte alle condizioni di salute dell’imputato. Il caso specifico riguardava la rilevanza penale della gastrite, patologia cronica di cui l’automobilista era affetto. La Cassazione ha stabilito che, di fronte all’evidenza medica documentata di una simile patologia e della correlata assunzione di terapie farmacologiche protettive, il Giudice di merito ha l’obbligo giuridico di motivare con particolare e rigoroso approfondimento la propria decisione, analizzando tutti gli indici sintomatici ed escludendo che il dato numerico sia stato distorto dalla malattia.
I fattori di alterazione dei dati ematici e respiratori
La Suprema Corte dà atto di un dato scientifico rilevante: l’utilizzo dell’etilometro può restituire dati del tutto non attendibili in presenza di un soggetto che soffra di gastrite acuta o cronica e che assuma i necessari farmaci per la cura della stessa. Tali patologie provocano la risalita di gas gastrici e succhi acidi nel cavo orale, i quali contengono molecole di etanolo endogeno che provocano, o quantomeno concorrono in modo decisivo a procurare, un innalzamento artificiale del livello di alcol rilevato dallo strumento nell’espirato, inficiando la certezza della prova penale.