Il bilinguismo istituzionale come diritto soggettivo perfetto
In conformità con le tutele costituzionali delle minoranze linguistiche, i territori italiani caratterizzati da bilinguismo istituzionalmente garantito (come la Provincia Autonoma di Bolzano) impongono alle pubbliche autorità e alle forze dell’ordine il rispetto di rigidi protocolli linguistici nei rapporti con i cittadini, a pena di invalidità degli atti compiuti.
Il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 17103/2026
Con la recentissima sentenza n. 17103 del 2026, la Corte Suprema di Cassazione ha statuito un principio di eccezionale rilevanza per le garanzie costituzionali e linguistiche collegate all’esercizio del diritto di difesa in materia penale. I giudici di legittimità hanno stabilito che, durante le operazioni di accertamento dello stato di ebbrezza (alcol test), l’omessa richiesta preventiva al destinatario del controllo circa quale sia la sua lingua madre determina la nullità assoluta ed insanabile del verbale di contestazione.
L’obbligo degli operatori e la rilevabilità in ogni stato e grado
A causa della gravità del vizio, tale nullità radicale può essere rilevata d’ufficio ed eccepita dalla difesa in qualsiasi stato e grado del processo penale. La Cassazione ha rimarcato che la garanzia linguistica non è un mero formalismo burocratico, ma uno strumento essenziale e imprescindibile per assicurare l’effettività del diritto di difesa e la piena comprensione delle conseguenze giuridiche dell’atto. Ne deriva l’obbligo tassativo per gli operatori di polizia giudiziaria di chiedere espressamente all’interessato, prima di procedere al test e alla redazione degli atti, la dichiarazione di appartenenza linguistica.