Danni neurologici irreversibili post vaccino Anti-Covid: il Tribunale di Asti riconosce il diritto all’indennizzo ex L. 210/1992

Il sistema di tutela indennitaria per trattamenti sanitari raccomandati

L’ordinamento giuridico italiano, tramite la Legge 25 febbraio 1992 n. 210, prevede un sistema di tutela economico-indennitaria a favore di quei soggetti che abbiano riportato lesioni o infermità permanenti e irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie o espressamente raccomandate dalle autorità sanitarie pubbliche nell’interesse della collettività. Il delicato tema si è riproposto con forza in relazione alla massiccia campagna vaccinale legata alla pandemia da SARS-CoV-2.

La sentenza del Tribunale di Asti del 26 settembre 2025

Con una coraggiosa e articolata sentenza datata 26 settembre 2025, il Tribunale di Asti si è pronunciato sul ricorso di un cittadino, riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità materiale e scientifica tra la somministrazione del vaccino Comirnaty, prodotto dall’azienda farmaceutica Pfizer, e l’insorgenza di una grave patologia neurologica, nello specifico una neuropatia immuno-mediata post-vaccinale.

L’estensione normativa operata dal D.L. n. 4/2022

I giudici astigiani hanno correttamente inserito la fattispecie all’interno del sistema indennitario della Legge 210/1992. La decisione dà atto dell’evoluzione normativa sul punto: l’originario impianto legislativo è stato infatti blindato e rafforzato di recente dal legislatore con il Decreto Legge n. 4 del 2022. Questo provvedimento d’urgenza ha esteso in modo esplicito e testuale il diritto all’indennizzo economico anche alle ipotesi di danni irreversibili alla salute derivanti dalla vaccinazione anti-COVID, superando i dubbi legati alla distinzione tra obbligatorietà e forte raccomandazione del trattamento sanitario.