La responsabilità da custodia e l’illecito civile
L’installazione di impalcature e ponteggi esterni attorno a un condominio, necessaria per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle facciate, comporta inevitabilmente un incremento del rischio di intrusioni e furti a danno dei singoli appartamenti, offrendo ai malviventi un facile accesso a balconi e finestre. In caso di furto commesso tramite queste strutture, il codice civile individua precisi profili di responsabilità risarcitoria.
Il vaglio delle misure di sicurezza (Cass. Civ., III sez., Ord. n. 25122/25 del 12/09/2025)
La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 25122/25 depositata il 12 settembre 2025, è tornata a tracciare la linea di demarcazione della colpa in queste fattispecie. I giudici hanno stabilito che, qualora si verifichi un furto all’interno di un’abitazione privata tramite i ponteggi, è compito del giudice del merito verificare preliminarmente se le misure di sicurezza e antifurto adottate dalla ditta appaltatrice esecutrice dei lavori condominiali (quali l’adeguata illuminazione notturna e la chiusura dei varchi al piano terra) fossero concretamente idonee ed efficaci allo scopo di prevenire l’evento.
Il doppio binario: art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c.
La Suprema Corte chiarisce che, nel caso in cui venga riscontrata l’insufficienza o l’inefficacia di tali accorgimenti preventivi, si configura una responsabilità civile su due fronti:
- Una responsabilità del condominio committente ai sensi dell’articolo 2051 c.c. per la violazione dell’obbligo di custodia sulle parti comuni e sulle strutture temporanee installate su di esse;
- Una responsabilità solidale o autonoma ex articolo 2043 c.c. per fatto illecito imputabile direttamente alla ditta appaltatrice, la quale ha colposamente omesso di adottare le cautele necessarie a non arrecare danno a terzi durante l’esecuzione dell’appalto.