Locazioni ad uso commerciale: grava sul conduttore l’onere preventivo di verificare l’idoneità tecnica e amministrativa del bene

Il principio di auto-responsabilità del conduttore-imprenditore

A differenza delle locazioni abitative, i contratti di locazione commerciale (ad uso diverso) vedono come protagonisti soggetti che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o professionali. In questo specifico ambito, il livello di tutela e i doveri di diligenza richiesti alle parti rispondono a logiche di mercato e di auto-responsabilità particolarmente stringenti, specialmente per quanto riguarda lo stato dei locali.

La pronuncia della Corte di Appello di Perugia (sent. n. 278 del 21/05/2026)

Con una recentissima e chiarificatrice decisione, la numero 278 emanata il 21 maggio 2026, la Corte di Appello di Perugia ha riaffermato un principio cardine in materia di locazioni non abitative: grava sul conduttore l’onere esclusivo di verificare, prima della stipula del contratto, se le caratteristiche strutturali, urbanistiche e tecniche dell’immobile locato siano o meno adeguate all’attività che intende avviare.

L’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e il divieto di rivalsa

I giudici umbri hanno specificato che tale dovere di verifica preventiva si estende in particolar modo alla fattibilità dell’ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni amministrative o sanitarie necessarie per l’apertura dell’attività. Qualora il conduttore ometta tale controllo e l’immobile si riveli successivamente inidoneo a ottenere i permessi da parte delle autorità competenti, lo stesso non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria, né promuovere azioni di risoluzione contrattuale per inadempimento nei confronti del locatore-proprietario, rimanendo vincolato al pagamento del canone pattuito.