Il rimborso delle spese del Consulente Tecnico di Parte (CTP): la Cassazione fa chiarezza su liquidazione d’ufficio e onerosità del mandato

Il contesto normativo

Nel panorama del contenzioso civile italiano, la figura del Consulente Tecnico di Parte (CTP) rappresenta un pilastro fondamentale per l’effettività del diritto di difesa. Spesso, tuttavia, la liquidazione delle competenze spettanti a questi professionisti è stata oggetto di aspre dispute interpretative nelle aule di merito. Una svolta cruciale sul tema arriva dalla Suprema Corte di Cassazione, che ridefinisce i confini della rifusione di tali esborsi all’interno della cornice delle spese di lite.

La decisione della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III, 23/3/2026, n. 6949)

Con la sentenza n. 6949 del 23 marzo 2026 (Pres. Rubino, Rel. Rossetti), la terza sezione civile della Corte di Legittimità ha statuito un principio di fondamentale importanza: le spese sostenute da una parte per l’attività del proprio consulente tecnico rientrano a pieno titolo tra le spese processuali regolate dall’articolo 91 del Codice di Procedura Civile. Di conseguenza, il Giudice ha il potere-dovere di liquidare tali importi anche d’ufficio in favore della parte vittoriosa, operando tale statuizione persino in totale assenza di una formale domanda sul punto o di una nota spese dettagliata depositata dal difensore.

I criteri di liquidazione e la presunzione di onerosità

La Suprema Corte affronta anche il problema della quantificazione del compenso in assenza di prove documentali specifiche (come fatture o quietanze di pagamento). Gli Ermellini hanno chiarito che la mancanza di prova documentale dell’importo non legittima il rigetto della domanda di rimborso: il Giudice, in tali frangenti, può e deve liquidare le somme applicando le tariffe professionali di riferimento o ricorrendo a criteri analogici ed equitativi. Sotto il profilo probatorio, un altro passaggio chiave della pronuncia stabilisce che la rifusione delle spese del CTP non è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento materiale del professionista. È sufficiente provare l’assunzione dell’obbligazione. Quest’ultima si presume per legge dal semplice conferimento dell’incarico, in virtù del principio civilistico secondo cui il mandato professionale si presume sempre a titolo oneroso.

L’errore dei giudici di merito

In forza di questi stringenti principi, la Cassazione ha cassato la decisione del Giudice di merito, definendone la motivazione come palesemente “illogica e contraddittoria”. Nel caso di specie, il magistrato di secondo grado aveva da un lato liquidato la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) considerando superflua quella di parte (CTP) e, al contempo, aveva rigettato la richiesta di rimborso ritenendo “eccessiva” una spesa che non era stata documentata. Un corto circuito logico che la Cassazione ha prontamente sanato.