Il nodo dell’articolo 126-bis del Codice della Strada
L’articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada impone al proprietario di un veicolo, qualora l’infrazione principale non sia stata contestata immediatamente, di comunicare all’organo di polizia entro 60 giorni i dati personali e della patente di guida del soggetto che si trovava effettivamente al volante. La mancata ottemperanza senza giustificato motivo comporta l’applicazione di una pesante sanzione amministrativa pecuniaria sussidiaria.
L’orientamento giurisprudenziale protettivo e la sentenza Costituzionale n. 27/2005
L’attuale e prevalente orientamento interpretativo, inaugurato con fermezza dalla Corte di Cassazione a partire dal 2022, tutela il cittadino da evidenti storture logiche, subordinando l’esistenza stessa dell’obbligo di comunicazione dei dati alla definitiva risoluzione del procedimento relativo all’infrazione principale (ovvero il verbale presupposto). I sostenitori di questo indirizzo evidenziano come sarebbe palesemente irragionevole, e contrario a ogni logica sanzionatoria, punire un soggetto per non aver fornito i dati identificativi relativi a una violazione stradale che, in un secondo momento, potrebbe essere dichiarata del tutto insussistente o annullata da un Giudice di Pace. Questo filone giurisprudenziale si pone in perfetta linea di continuità con la celeberrima sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, all’interno della quale venne chiarito testualmente che “in nessun caso… il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
Il meccanismo di interruzione del termine dei 60 giorni
Sul piano puramente operativo per l’automobilista, la proposizione di un ricorso contro la multa principale opera una vera e propria interruzione del termine per comunicare i dati. Il computo dei sessanta giorni, pertanto, non continua a decorrere durante la pendenza del giudizio, ma “inizia a decorrere nuovamente” ex novo. Questo nuovo conteggio partirà soltanto dal momento esatto in cui l’esito negativo del giudizio sull’infrazione principale sia diventato definitivo (passato in giudicato) e l’amministrazione abbia provveduto a notificare al proprietario un nuovo e successivo invito formale all’ostensione dei dati.